UPDATE 18 NOVEMBRE
In seguito alla pubblicazione di questo articolo alcuni avvocati mi hanno segnalato che l’articolo 35 del nuovo codice deontologico forense andrà diversamente interpretato e che NON sarà quindi vietato agli avvocati usare LinkedIn.
Ringrazio in particolare Stefano Maffei – docente universitario, avvocato, esperto in estradizione e tutela internazionale dei diritti dell’uomo – che mi scrive:
la questione a mio avviso è l’obiettivo della norma, che è impedire agli avvocati di usare banner su siti altrui, o farsi pubblicità per il tramite di altri. La logica è quella di evitare che il cliente possa essere ingannato finendo su un sito di uno studio mentre voleva visitare altro. Se è così, a mio avviso, è sufficiente garantire la “riferibilità della pagina” allo studio, esplicitando che il sito è diretta emanazione dello studio.
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La risposta alla domanda se un avvocato può usare LinkedIn a breve sarà, purtroppo no.
Con il nuovo codice deontologico forense, che entrerà in vigore il prossimo 16 dicembre vengono infatti disciplinate le regole sull’Avvocato telematico, e in base all’art. 35 “Dovere di corretta informazione”, si specifica che il dominio utilizzato dall’avvocato per promuovere la propria attività deve essere di proprietà del legale e non di terzi.
Quindi un profilo personale o una pagina aziendale LinkedIn, appoggiandosi sul dominio www.linkedin.com (non appartenente al professionista), non sono compatibili con questa norma.
Sarà quindi vietato all’avvocato usare tutti i social network per fare informazione professionale sulle proprie specializzazioni, attività e competenze, e dovrà concentrare le proprie energie sul proprio sito web.
Il codice mostra quindi una evidente miopia nei confronti dei mezzi di comunicazione digitale, focalizzandosi più sul mezzo che non sul contenuto.
Per approfondire le conseguenze del nuovo codice deontologico forense sulla comunicazione e la pubblicità dell’attività di avvocato leggi qui.